Nell’ambito dell’AI Act, il fornitore (in inglese provider) è chi sviluppa un sistema di IA o un modello di IA per finalità generali, oppure lo fa sviluppare, e lo immette sul mercato o lo mette in servizio con il proprio nome o marchio, a titolo oneroso o gratuito, come stabilisce l’articolo 3 del Regolamento (UE) 2024/1689.
Può essere una persona fisica o giuridica, un’autorità pubblica, un’agenzia o un altro organismo.
L’AI Act distingue la figura del fornitore da quella del deployer in base al rapporto con il sistema: il primo lo sviluppa e lo immette sul mercato, il secondo lo utilizza sotto la propria autorità nell’ambito di un’attività professionale.
Gli obblighi del fornitore
Il fornitore deve adottare misure per sostenere l’alfabetizzazione in materia di IA del proprio personale e di chi utilizza i sistemi per suo conto, come previsto dall’articolo 4 dell’AI Act.
Dopo le modifiche del Digital Omnibus non è richiesto un livello specifico di competenza.
In Italia, il D.Lgs. 7 ottobre 2026, n. 179, in vigore dal 23 ottobre 2026, richiede inoltre al datore di lavoro di assicurare ai lavoratori informazione e formazione adeguate sui rischi specifici legati all’uso dei sistemi di IA, nell’ambito della tutela della salute e sicurezza.
Oltre all’alfabetizzazione, i principali obblighi dipendono dalla tecnologia:
- Trasparenza (art. 50): rendere riconoscibile l’interazione con un’IA, salvo che sia evidente, e assicurare la marcatura dei contenuti generati in un formato leggibile dalle macchine.
- Modelli per finalità generali (art. 53): predisporre documentazione tecnica e informazioni per chi li integra, adottare una politica sul diritto d’autore e pubblicare una sintesi dei contenuti usati nell’addestramento. Per i modelli open source sono previste eccezioni.
- Sistemi ad alto rischio (artt. 9-17, 43, 48 e 49): assicurare il rispetto dei requisiti su rischi, dati, sorveglianza umana e sicurezza, gestire la qualità e fornire istruzioni d’uso. Sono inoltre previsti valutazione della conformità, marcatura CE e obblighi di registrazione.
Le scadenze dell’AI Act per il fornitore
L’applicazione degli obblighi varia per ambito:
- Alfabetizzazione: dal 2 febbraio 2025.
- Modelli per finalità generali: dal 2 agosto 2025, con disposizioni transitorie per quelli già sul mercato.
- Trasparenza: dal 2 agosto 2026. Per alcuni sistemi immessi sul mercato prima di questa data, il termine per la marcatura dei contenuti in formato leggibile dalle macchine è il 2 dicembre 2026.
- Sistemi ad alto rischio: dal 2 dicembre 2027 per quelli dell’allegato III e dal 2 agosto 2028 per quelli integrati nei prodotti regolamentati dell’allegato I.
Le date tengono conto delle modifiche introdotte dal Digital Omnibus sull’IA e sono riportate nel calendario aggiornato della Commissione europea.
Altre risorse per approfondire
- Regolamento (UE) 2026/1744 (Omnibus digitale sull’IA) (EUR-Lex)
- FAQ sull’AI Act (Commissione europea – AI Act Service Desk)
- Subject Roles in the EU AI Act: Mapping and Regulatory Implications (arXiv – N. Fabiano)
- Formazione AI Act ex art. 4: l’importanza dell’alfabetizzazione AI, al di là di qualsiasi corso (Blog Axura)


